L'Autorità Elettorale ha irrogato una sanzione di oltre 25.000 euro a un candidato per irregolarità nella rendicontazione dei fondi per la campagna elettorale. Il candidato ha avviato l'opposizione a ordinanza-ingiunzione davanti al Tribunale prima della riforma che ha introdotto l'appello. Dopo un primo annullamento in Cassazione con rinvio, il Tribunale ha confermato la sanzione. Il candidato ha quindi proposto appello e la Corte d'Appello ha rideterminato parzialmente le spese legali. La Corte di Cassazione ha rilevato d'ufficio che la sentenza del Tribunale in sede di rinvio non era impugnabile tramite appello ma unicamente tramite ricorso di legittimità, trattandosi di giudizio originato sotto il vecchio rito. Di conseguenza, la Cassazione ha cassato senza rinvio la decisione d'appello, rendendo definitiva la sanzione.
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