La Città Metropolitana ha contestato a una società di gestione e al suo referente la violazione della normativa ambientale per la gestione di un depuratore comunale privo di titolo abilitativo, sanzionando gli scarichi idrici non autorizzati. La società ha fatto opposizione sostenendo che la proprietà dell'impianto fosse del Comune, che la notifica fosse viziata e che l'ente provinciale non avesse il potere di multare. I giudici di merito hanno confermato la sanzione riducendone l'importo. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della società, chiarendo che chiunque effettui o gestisca scarichi senza autorizzazione risponde della violazione, a prescindere da chi sia il proprietario dell'infrastruttura, e confermando la validità della notifica eseguita presso la sede dell'ente.
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