Due soggetti, condannati a una pena detentiva con il beneficio della sospensione condizionale, chiedevano al giudice dell'esecuzione di revocare tale beneficio per poter accedere alle nuove sanzioni sostitutive pecuniarie. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 18074/2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che la sospensione condizionale pena è incompatibile con le sanzioni sostitutive e che il giudice dell'esecuzione non ha il potere di revocare la sospensione per applicare un beneficio diverso.
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