La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 21940/2024, ha respinto il ricorso di una società di scommesse estera, confermando il suo obbligo di versare l'imposta unica sulle scommesse per le giocate raccolte in Italia tramite centri di trasmissione dati, anche in assenza di una concessione statale. La Corte ha stabilito che l'imposta si applica a chiunque gestisca scommesse sul territorio italiano, escludendo qualsiasi discriminazione ai sensi del diritto dell'Unione Europea. È stata inoltre chiarita la natura paritetica della solidarietà fiscale tra il bookmaker estero e il centro di trasmissione locale, entrambi considerati soggetti passivi d'imposta.
Continua »