Imposta Unica Scommesse: Anche gli Operatori Esteri Senza Concessione Devono Pagare
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale nel settore del gioco: l’imposta unica sulle scommesse è dovuta da chiunque raccolga giocate sul territorio italiano, indipendentemente dal possesso di una concessione statale o dalla sede legale all’estero. La decisione chiarisce la posizione degli operatori esteri e dei loro intermediari in Italia, confermando la piena compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell’Unione Europea.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una serie di avvisi di accertamento notificati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a una società di scommesse con sede a Malta. L’Agenzia contestava il mancato versamento dell’imposta unica sulle scommesse per gli anni 2012 e 2013. La società operava in Italia attraverso dei Centri di Trasmissione Dati (CTD), i quali raccoglievano le scommesse per conto del bookmaker estero. L’amministrazione finanziaria riteneva la società estera obbligata in solido con il titolare del CTD per il pagamento del tributo. La società ha impugnato gli atti, ma sia la Commissione Tributaria Provinciale che quella Regionale hanno respinto i suoi ricorsi, portando la questione dinanzi alla Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha rigettato integralmente il ricorso della società, confermando la legittimità della pretesa fiscale. I giudici hanno smontato le argomentazioni della ricorrente, basate principalmente sulla presunta violazione dei principi di non discriminazione e di libera prestazione di servizi sanciti dal diritto dell’Unione Europea.
Le motivazioni sull’imposta unica scommesse
La Corte ha fondato la sua decisione su diversi pilastri argomentativi.
Territorialità e Obbligo Fiscale Indipendente dalla Concessione
Il presupposto dell’imposta è l’organizzazione e l’esercizio delle scommesse in Italia. Questa attività, che comprende la raccolta delle giocate, la registrazione e la consegna della ricevuta, si svolge interamente sul territorio nazionale. Pertanto, chiunque la eserciti, anche se privo di concessione e con sede all’estero, realizza il fatto imponibile ed è tenuto al pagamento del tributo. La normativa del 2010 ha chiarito in via interpretativa questo punto, eliminando ogni incertezza per i periodi d’imposta successivi, come quelli in esame (2012-2013).
Assenza di Discriminazione e Compatibilità con il Diritto UE
La ricorrente sosteneva di essere discriminata rispetto agli operatori nazionali. La Cassazione, richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (in particolare la causa C-788/18), ha escluso qualsiasi discriminazione. L’imposta unica si applica a tutti gli operatori che raccolgono scommesse in Italia, senza distinzioni basate sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento. La normativa fiscale italiana non ostacola né rende meno attraente l’attività di un operatore di un altro Stato membro. Al contrario, esentare gli operatori esteri creerebbe una discriminazione “al contrario”, favorendoli ingiustamente.
Natura della Solidarietà tra Bookmaker e CTD
Un punto cruciale della controversia era la natura della responsabilità fiscale. La Corte ha stabilito che la solidarietà tra il bookmaker estero e il CTD italiano è “paritetica”. Ciò significa che entrambi i soggetti sono sullo stesso piano di fronte al fisco, in quanto entrambi partecipano attivamente all’attività di gestione che costituisce il presupposto dell’imposta. Non si tratta di una responsabilità sussidiaria, dove prima si deve escutere un soggetto e poi l’altro. L’Erario può rivolgersi indifferentemente a uno dei due per ottenere il pagamento dell’intero importo.
Irrilevanza della Liceità Penale dell’Attività
La società ha tentato di far valere il fatto che la giurisprudenza penale aveva riconosciuto la liceità della sua attività, dato che era stata illegittimamente esclusa in passato dai bandi di gara per le concessioni. La Cassazione ha chiarito che il riconoscimento della natura non illecita dell’attività non la sottrae agli obblighi fiscali. Il presupposto del tributo è lo svolgimento di un’attività economica che genera ricchezza, non la sua liceità o illiceità. L’obbligo di pagare le imposte deriva direttamente dalla realizzazione del fatto economico previsto dalla legge.
Le conclusioni
L’ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale chiaro: il mercato italiano delle scommesse è aperto, ma tutti gli operatori che vi partecipano devono sottostare alle stesse regole fiscali. L’obbligo di versare l’imposta unica sulle scommesse non dipende dalla nazionalità dell’operatore o dal possesso di una concessione, ma unicamente dal fatto di raccogliere gioco sul territorio italiano. Questa decisione rafforza il principio della lealtà fiscale nel settore del gioco e garantisce parità di condizioni tra tutti gli attori del mercato, tutelando al contempo le entrate erariali.
Un operatore di scommesse estero senza concessione italiana è tenuto a pagare l’imposta unica sulle scommesse?
Sì. La Corte di Cassazione ha confermato che chiunque organizzi e raccolga scommesse sul territorio italiano è soggetto passivo dell’imposta, a prescindere dal possesso di una concessione o dal luogo in cui ha la sede legale. Il presupposto impositivo è l’attività economica svolta in Italia.
La normativa italiana sull’imposta unica sulle scommesse viola il diritto dell’Unione Europea creando una discriminazione?
No. Secondo la Corte di Cassazione, che si allinea alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, la normativa non è discriminatoria. Essa si applica a tutti gli operatori, nazionali ed esteri, che raccolgono scommesse in Italia, garantendo parità di trattamento fiscale e non ostacolando la libera prestazione di servizi.
In caso di mancato pagamento, chi è responsabile: il bookmaker estero o il Centro Trasmissione Dati (CTD) in Italia?
Entrambi. La Corte ha stabilito che la responsabilità è solidale e paritetica. Ciò significa che sia il bookmaker estero sia il titolare del CTD sono considerati obbligati principali al pagamento dell’imposta. Lo Stato può quindi richiedere l’intero importo indifferentemente a uno dei due soggetti.