Un detenuto, condannato per associazione mafiosa, si è visto negare un permesso premio. Il Tribunale di Sorveglianza ha basato la sua decisione quasi esclusivamente sul parere negativo della Direzione Distrettuale Antimafia, che presumeva la persistenza dei legami con il clan di appartenenza. La Corte di Cassazione ha annullato questa decisione. Ha stabilito che il giudice non può limitarsi a recepire passivamente il parere della D.D.A., ma deve valutare in modo autonomo e approfondito tutti gli elementi disponibili, inclusi i report positivi del carcere sulla condotta del detenuto. La sentenza ribadisce un principio fondamentale sul tema del permesso premio a detenuti ostativi: il solo sospetto di legami con la criminalità, non supportato da prove concrete e attuali, non è sufficiente a negare il beneficio.
Continua »