La Corte di Cassazione ha annullato un'ordinanza che permetteva l'inoltro di un telegramma anonimo a un detenuto sottoposto al regime di Corrispondenza 41-bis. Il Tribunale di Sorveglianza aveva inizialmente ritenuto che l'assenza del mittente non fosse sufficiente a giustificare il blocco. Tuttavia, la Suprema Corte ha chiarito che, sebbene l'anonimato non comporti un divieto automatico, esso costituisce un forte indice di sospetto. In presenza di contenuti criptici o ambigui, il giudice deve motivare accuratamente il pericolo per la sicurezza, evitando di trascrivere il testo della missiva nell'atto pubblico per non vanificare la censura stessa.
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