Un detenuto richiede al Tribunale di Sorveglianza l'accesso alle misure alternative alla detenzione, nello specifico l'affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, la detenzione domiciliare o la semilibertà. Il Tribunale respinge la domanda. Il difensore del condannato impugna il provvedimento dinanzi alla Corte di Cassazione lamentando la violazione di legge. Prima che i giudici di legittimità possano esaminare il ricorso, il richiedente finisce di scontare integralmente la pena detentiva inflitta. La Corte di Cassazione dichiara quindi il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Poiché l'estinzione della pena rende priva di effetti pratici la richiesta, il ricorso non può essere valutato nel merito. Tuttavia, la Corte non condanna il ricorrente al pagamento delle spese legali, in quanto il decorso del tempo non costituisce una colpa a lui imputabile.
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