Con la sentenza n. 52139 del 11/12/2019, la Cassazione Penale, Sez. 1, ha annullato l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che negava un permesso premio a un detenuto in regime ostativo per mancata collaborazione. Applicando la storica sentenza della Corte Costituzionale n. 253/2019, la Corte ha affermato che la presunzione assoluta di pericolosità per il non collaborante è incostituzionale. Il caso è stato rinviato per una nuova valutazione sulla sussistenza di legami con la criminalità, aprendo la via al beneficio anche senza collaborazione, in un'ottica di valorizzazione del percorso rieducativo. La decisione è cruciale per il tema del permesso premio ostativo.
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