Un detenuto si vede negare il permesso premio reati ostativi dal Tribunale di Sorveglianza. I giudici ritengono che non abbia dimostrato l'assenza di legami con la criminalità organizzata. Il condannato, tuttavia, aveva indicato documenti precisi a suo favore, tra cui un'informativa antimafia e una relazione carceraria, che il Tribunale non ha acquisito. La Cassazione interviene annullando il rigetto. La Suprema Corte stabilisce che il detenuto adempie al suo onere indicando le fonti di prova. Spetta poi al giudice, dotato di ampi poteri istruttori, acquisire d'ufficio i documenti segnalati per valutare correttamente il percorso di risocializzazione. L'ordinanza viene annullata con rinvio per un nuovo esame.
Continua »