Il Tribunale di Sorveglianza ha disposto la revoca dell'affidamento in prova per un condannato che, durante la misura alternativa, ha ripreso a spacciare droga. Il giudice ha stabilito che la pena fosse considerata validamente espiata solo fino a un anno prima dell'accertamento del nuovo reato, calcolando da quel momento la fine del percorso riabilitativo. Il condannato ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando l'arbitrarietà di tale data. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la legittimità della decisione. I giudici di merito hanno infatti motivato adeguatamente la scelta temporale basandosi sulla gravità e sulla continuità dello spaccio. Di conseguenza, la revoca dell'affidamento in prova è definitiva e il ricorrente deve pagare le spese e una sanzione di tremila euro.
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