La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 34379/2025, ha chiarito i limiti della responsabilità dell'amministratore per le sanzioni fiscali della società. Un amministratore di fatto era stato ritenuto solidalmente responsabile per le sanzioni relative a IRES, IVA e IRAP. La Suprema Corte ha accolto il suo ricorso, ribadendo che, ai sensi dell'art. 7 del D.L. 269/2003, le sanzioni sono a esclusivo carico della persona giuridica che ha tratto vantaggio dall'illecito. La responsabilità personale dell'amministratore sorge solo nell'ipotesi eccezionale in cui la società sia un 'mero schermo', una finzione giuridica creata al solo scopo di consentire all'individuo di ottenere un vantaggio fiscale, circostanza che l'Agenzia Fiscale non aveva provato nel caso di specie.
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