I Proprietari di un immobile hanno chiesto la revoca dell'ordine di demolizione per una piscina abusiva di 85 mq e altre opere accessorie, sostenendo che la struttura fosse sanata da un successivo provvedimento del Comune. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la piscina, priva di rivestimento interno alla data limite del 31 dicembre 1993, non poteva considerarsi ultimata. Senza rivestimento, l'opera è un semplice scavo inutilizzabile per la balneazione e non può beneficiare del condono edilizio piscina. Anche le opere accessorie, come spogliatoi e solarium, sono state ritenute nuove costruzioni abusive non sanabili. Di conseguenza, l'ordine di demolizione rimane pienamente valido e i ricorrenti dovranno pagare le spese processuali.
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