Un'azienda ha proposto opposizione a un avviso di addebito per omissioni contributive. La questione centrale del contenzioso riguardava la corretta qualificazione dell'inadempimento: semplice omissione o più grave evasione contributiva. Mentre l'Ente Previdenziale sosteneva la tesi dell'evasione, i giudici di merito hanno qualificato la condotta come omissione, applicando sanzioni meno severe. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Ente, ribadendo che la valutazione sull'intento fraudolento del contribuente è un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, e che la tardiva presentazione delle denunce seguita da pagamenti è indice dell'assenza di una volontà di evadere.
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