Un venditore è stato licenziato dall'azienda per scarso rendimento, avendo mancato costantemente gli obiettivi di produzione stabiliti. Il lavoratore ha impugnato il provvedimento, lamentando, tra le altre cose, la mancata affissione del codice disciplinare aziendale e l'uso illegittimo di precedenti sanzioni già scontate. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del dipendente, confermando la legittimità del licenziamento per giustificato motivo soggettivo. I giudici hanno chiarito che l'affissione del codice disciplinare non è necessaria quando la condotta viola i doveri fondamentali di diligenza e fedeltà. Inoltre, i precedenti disciplinari possono essere legittimamente valutati per misurare la gravità complessiva della colpa del lavoratore, senza violare il principio del ne bis in idem. Il lavoratore perde la causa e deve pagare le spese legali.
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