Un'azienda ha rifiutato di effettuare le trattenute sullo stipendio di un dipendente per destinarle, tramite cessione del credito, al sindacato di sua scelta. Il sindacato ha promosso un ricorso per condotta antisindacale. La Corte d'Appello ha accolto la domanda del sindacato, ordinando all'azienda di riattivare le trattenute. L'azienda ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che il sindacato non avesse la legittimazione attiva nazionale richiesta dalla legge. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'azienda. I giudici hanno chiarito che, per agire contro una condotta antisindacale, è sufficiente che l'associazione sindacale svolga un'effettiva attività su gran parte del territorio nazionale, senza dover necessariamente far parte di una grande confederazione. L'azienda è stata condannata a pagare le spese processuali.
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