L'Azienda ha intimato un licenziamento disciplinare per giusta causa a un dipendente, accusandolo di aver registrato scontrini di carburante anomali e di aver omesso altre registrazioni. La Corte d'Appello ha dichiarato illegittimo il provvedimento: l'omessa registrazione non è stata provata, mentre l'erronea registrazione degli scontrini è riconducibile a semplice negligenza, punibile dal contratto collettivo con sole sanzioni conservative (multa o sospensione) e non con il licenziamento. Di conseguenza, ha ordinato la reintegrazione del lavoratore e il pagamento di un'indennità. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda, confermando che, se il fatto contestato rientra tra le condotte punibili con sanzioni conservative, si applica la tutela reintegratoria. Il lavoratore ottiene quindi la definitiva conferma del suo diritto a riprendere il posto di lavoro.
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