Un rappresentante sindacale critica la gestione del lavoro straordinario e, per reazione, l'Ente Pubblico gli vieta di svolgere straordinari e di fermarsi in ufficio oltre un certo orario. Il Sindacato denuncia il fatto come **condotta antisindacale**. La Corte di Cassazione, però, dà torto al Sindacato. La Corte stabilisce un principio chiave: un'azione che colpisce solo il rapporto di lavoro individuale di un dipendente, anche se sindacalista, non è automaticamente **condotta antisindacale**. Per esserlo, il comportamento del datore di lavoro deve danneggiare oggettivamente gli interessi collettivi e le attività del sindacato nel suo complesso, cosa che in questo caso non è avvenuta.
Continua »