La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 10719/2024, ha chiarito la disciplina della revocatoria pagamenti intermediario in ambito fallimentare. La Corte ha stabilito che i pagamenti effettuati a un'agenzia marittima, a titolo di rimborso per spese anticipate e compenso per servizi, sono soggetti a revocatoria ordinaria e non beneficiano dell'esenzione prevista per gli intermediari specializzati. La distinzione fondamentale risiede nella natura del versamento: se si tratta di un rimborso di un debito preesistente dell'intermediario, la revocatoria è ammissibile; se invece è la costituzione di una provvista per futuri pagamenti a terzi, l'azione va rivolta al destinatario finale. In questo caso, i pagamenti sono stati qualificati come solutori di un debito diretto verso l'agenzia, rendendola il soggetto passivo corretto dell'azione revocatoria.
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