La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, chiarisce la legittimità di un accertamento analitico-induttivo basato non solo sullo scostamento dai dati degli studi di settore, ma anche su altre irregolarità contabili. La Corte ha stabilito che la discordanza con gli studi di settore può fungere da semplice 'innesco' per controlli più approfonditi, ma l'accertamento deve fondarsi su presunzioni gravi, precise e concordanti, come l'omessa fatturazione dell'autoconsumo. Il ricorso del contribuente, che lamentava anche l'omessa valutazione della concorrenza da parte di factory outlet, è stato respinto per la genericità delle argomentazioni.
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