L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una contribuente l'omessa integrazione dell'IVA e la mancata doppia registrazione di fatture per acquisti intracomunitari, operazioni soggette al meccanismo del Reverse charge. La contribuente riteneva la violazione meramente formale e non punibile, non avendo causato un danno erariale. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del Fisco, stabilendo che l'omessa doppia registrazione e la mancata integrazione dell'imposta non costituiscono violazioni meramente formali. Tali condotte, infatti, ostacolano l'attività di controllo dell'amministrazione finanziaria, che deve poter verificare tempestivamente le operazioni imponibili. Di conseguenza, la Suprema Corte ha cassato la sentenza d'appello favorevole alla contribuente, rinviando la causa per un nuovo giudizio.
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