Un istituto di credito ha impugnato un avviso di accertamento ottenendo nei giudizi di merito l'annullamento quasi totale delle pretese fiscali. Nel corso della causa, la banca ha versato somme a titolo provvisorio. Successivamente, ha aderito alla procedura di definizione agevolata per estinguere la controversia. L'istituto ha poi chiesto la restituzione della differenza tra quanto versato in pendenza di giudizio e la minore somma dovuta per la sanatoria. La Corte di Cassazione ha negato il diritto alla restituzione. I giudici hanno chiarito che, in tema di condono fiscale e rimborso, la restituzione delle somme pagate in eccedenza spetta solo se l'Amministrazione finanziaria risulta integralmente soccombente. Una vittoria parziale del contribuente, anche se prevalente, non dà diritto ad alcun rimborso.
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