Un imprenditore ha impugnato il diniego dell'Agenzia delle Entrate alla definizione agevolata di una lite riguardante fatture per operazioni inesistenti. Il contribuente sosteneva che le rate future di una precedente rottamazione dovessero essere considerate come somme già versate, azzerando il debito per la nuova sanatoria. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che per la definizione agevolata rilevano solo i pagamenti effettivamente eseguiti al momento della domanda. Inoltre, la Corte ha confermato la legittimità dell'accertamento fiscale, ribadendo che l'onere della prova sulla fittizietà delle operazioni è assolto dall'ufficio tramite presunzioni semplici, mentre il contribuente non ha fornito prove rigorose della realtà dei costi sostenuti.
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