Una società importatrice ha contestato l'applicazione di un dazio antidumping su elementi di fissaggio dichiarati come provenienti da Taiwan. L'Agenzia delle Dogane, a seguito di un'indagine dell'OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode), ha dimostrato che la merce era in realtà di origine cinese e semplicemente trasbordata a Taiwan per eludere i dazi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società, stabilendo che per l'applicazione del dazio antidumping conta l'origine effettiva dei beni, non quella dichiarata. La Corte ha inoltre chiarito che l'archiviazione di un procedimento penale non è sufficiente a provare la buona fede dell'importatore e che le indagini OLAF costituiscono una valida base probatoria per l'accertamento doganale.
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