L'Agenzia delle Entrate e una società in fallimento, attiva nel commercio di energia elettrica, hanno impugnato la decisione della Commissione Tributaria Regionale riguardante avvisi di accertamento per Ires, Irap e Iva (anni 2010-2012). Le contestazioni riguardavano presunte sovrafatturazioni, consulenze inesistenti e operazioni circolari di trading energetico. Durante il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, il curatore fallimentare della società ha presentato istanza di sospensione del processo per accedere alla definizione agevolata prevista dalla tregua fiscale (Legge di Bilancio 2023). La Suprema Corte, preso atto della richiesta, ha disposto la sospensione del giudizio e il rinvio della causa a nuovo ruolo, consentendo alla contribuente di avviare la procedura di sanatoria.
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