Una società immobiliare aveva impugnato in Cassazione una sentenza sfavorevole relativa ad avvisi di accertamento per Ires, Irap e Iva. Durante il procedimento, l'azienda ha presentato istanza di definizione agevolata ai sensi della L. 197/2022, pagando le somme dovute. La Corte di Cassazione, preso atto dell'adesione alla procedura, ha dichiarato l'estinzione del giudizio, senza entrare nel merito dei tredici motivi di ricorso. Le spese processuali sono rimaste a carico di chi le ha anticipate.
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