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Legge 197/2022 — Anno 2024

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204 provvedimenti

Altri anni per Legge 197/2022

Definizione agevolata: ricorso inammissibile
Un titolare di uno studio professionale aveva impugnato in Cassazione una condanna al versamento di contributi previdenziali per un collaboratore. Nelle more del giudizio, ha aderito alla "definizione agevolata" dei carichi fiscali, nota come rottamazione-quater. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La motivazione risiede nel fatto che l'adesione alla sanatoria implica una rinuncia al giudizio, determinando una sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione e rendendo così l'impugnazione improcedibile.
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Definizione agevolata: estinzione del giudizio
Una società aveva impugnato in Cassazione una sentenza d'appello sfavorevole in una causa contro l'ente previdenziale per contributi non versati. Durante il processo, la società ha aderito alla definizione agevolata dei debiti, rinunciando al ricorso. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio e compensato le spese legali tra le parti, in linea con l'obiettivo di incentivare tali procedure di sanatoria.
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Definizione agevolata: rinvio processo in Cassazione
Una società immobiliare impugna un avviso di accertamento IMU. Mentre il ricorso è pendente in Cassazione, la società aderisce a una definizione agevolata del debito. La Corte Suprema, preso atto della procedura di definizione in corso, dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo, in attesa dell'esito della rateizzazione.
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Rinuncia al ricorso: no al contributo unificato doppio
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 31438/2024, ha dichiarato estinto un giudizio a seguito della rinuncia al ricorso da parte dei contribuenti, i quali avevano raggiunto un accordo transattivo con l'Agenzia delle Entrate. La Corte ha chiarito un punto fondamentale: in caso di rinuncia, non è dovuto il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto solo per i casi di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
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