Un titolare di uno studio professionale aveva impugnato in Cassazione una condanna al versamento di contributi previdenziali per un collaboratore. Nelle more del giudizio, ha aderito alla "definizione agevolata" dei carichi fiscali, nota come rottamazione-quater. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La motivazione risiede nel fatto che l'adesione alla sanatoria implica una rinuncia al giudizio, determinando una sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione e rendendo così l'impugnazione improcedibile.
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