Una lavoratrice sociosanitaria ha impugnato la successione di contratti a tempo determinato stipulati con un'Azienda Sanitaria Provinciale. I giudici di merito hanno accertato l'illegittimità dei termini apposti, ma hanno negato la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, riconoscendo solo un risarcimento economico. La lavoratrice ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che l'assunzione tramite liste di collocamento consentisse la stabilizzazione. La Suprema Corte ha respinto il ricorso. Per la giurisprudenza, la disciplina del contratto a termine pubblico impiego esclude categoricamente la conversione del rapporto, anche in assenza di concorso formale. Il divieto tutela il buon andamento, la programmazione delle spese e l'imparzialità dell'amministrazione. Il lavoratore illegittimamente precario nella Pubblica Amministrazione ha diritto unicamente al risarcimento del danno economico e non al posto fisso.
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