Il Lavoratore ha contestato il provvedimento di trasferimento presso un'altra sede, comunicatogli dall'Azienda nell'ottobre 2010. Dopo l'estinzione di un primo giudizio, il dipendente ha avviato una nuova causa. I giudici di merito hanno dichiarato inammissibile la domanda per intervenuta decadenza. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, stabilendo che le nuove regole sull'impugnazione del trasferimento, introdotte dalla Legge n. 183/2010, si applicano anche ai trasferimenti decisi prima della sua entrata in vigore. Il termine per agire in giudizio, inizialmente differito al 31 dicembre 2011 per evitare pregiudizi, era ormai ampiamente decorso al momento della seconda impugnazione. Di conseguenza, il ricorso del Lavoratore è stato respinto con condanna alle spese.
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