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Legge 183/2010 — Anno 2022

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136 provvedimenti

Altri anni per Legge 183/2010

Abuso del contratto a termine: Ministero condannato a risarcire
Una lavoratrice ha impugnato diversi contratti di somministrazione e un successivo contratto a tempo determinato stipulati con un Ministero, denunciandone l'illegittimità per la genericità delle causali. Il Tribunale e la Corte d'Appello hanno accertato l'illegittimità dei contratti e condannato l'Amministrazione al risarcimento del danno. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero, confermando che le ordinanze della Protezione Civile non possono derogare alle norme sul lavoro senza un'espressa e motivata previsione. La Suprema Corte ha confermato il risarcimento per l'abuso del contratto a termine nel pubblico impiego, quantificato in dodici mensilità, applicando il concetto di danno comunitario presunto. Il Ministero è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali.
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Trasferimento d’azienda: no al rientro se il recesso è definitivo
Due dipendenti lavoravano in un reparto dato in gestione da un'azienda a un'altra società. Alla fine del contratto di gestione, la società gestrice ha licenziato i lavoratori. Questi ultimi non hanno contestato il licenziamento nei termini di legge, ma hanno chiesto il ripristino del rapporto di lavoro con l'azienda originaria, invocando le tutele del trasferimento d'azienda. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'azienda originaria. La Corte ha stabilito che, in caso di trasferimento d'azienda (o retrocessione), il rapporto di lavoro non può proseguire con il nuovo datore se è già cessato a causa di un licenziamento non impugnato nei termini. La mancata contestazione del recesso rende definitiva la fine del rapporto, impedendone il passaggio automatico.
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Licenziamento per giusta causa: illegittimo per colpa di terzi
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un dipendente licenziato per non aver segnalato la manomissione di due contatori elettrici. L'Azienda aveva applicato il licenziamento per giusta causa, ritenendo il fatto gravissimo. Tuttavia, la Suprema Corte ha stabilito che i giudici di merito hanno errato nel valutare la gravità della condotta: non si può trasferire sul lavoratore la colpa del dolo commesso da terzi (la manomissione materiale). Il Contratto Collettivo prevede sanzioni conservative per la semplice omessa segnalazione, a meno che non sia provato un grave danno economico per l'impresa. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Abuso del contratto a termine: niente posto fisso ma sì ai danni
Alcuni operatori ecologici venivano assunti da un consorzio pubblico per la gestione dei rifiuti tramite ripetuti contratti a tempo determinato. Alla scadenza dei rapporti, i lavoratori chiedevano la conversione in contratti a tempo indeterminato e il risarcimento dei danni. I giudici di merito respingevano le richieste per mancanza di un concorso pubblico. La Corte di Cassazione ha confermato che la conversione è impossibile senza una selezione pubblica, ma ha stabilito che l'abuso del contratto a termine dà comunque diritto al risarcimento del danno. La Corte ha quindi accolto il ricorso dei lavoratori limitatamente al risarcimento, rinviando la causa alla Corte d'Appello per quantificare la somma dovuta, quantificabile tra 2,5 e 12 mensilità come sanzione per l'illecito utilizzo del precariato.
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Lavori socialmente utili: dipendente di fatto dopo 13 anni
Una lavoratrice ha svolto per oltre tredici anni attività di lavori socialmente utili presso un Comune. Tuttavia, anziché occuparsi del progetto di assistenza scolastica previsto, è stata impiegata stabilmente come centralinista e addetta all'ufficio commercio, sotto le direttive dei dirigenti. La Corte d'Appello ha riqualificato il rapporto come lavoro subordinato di fatto, condannando l'ente al pagamento delle differenze retributive e al risarcimento del danno per l'abusiva reiterazione di contratti a termine. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso del Comune. I giudici hanno stabilito che lo svolgimento di mansioni ordinarie e diverse dal progetto originario dimostra la natura subordinata del rapporto, rendendo nullo il limite temporale dei contratti e facendo scattare il diritto al risarcimento del danno, che si presume in automatico per la precarizzazione subita.
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Abuso di contratti a termine: risarcimento per i docenti
Un gruppo di docenti di religione cattolica ha contestato l'abuso di contratti a termine da parte del Ministero dell'Istruzione. I lavoratori hanno subito una reiterazione infinita di contratti annuali senza che venissero banditi i concorsi triennali previsti dalla legge. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dei docenti. I giudici hanno stabilito che la mancata indizione dei concorsi ordinari per oltre un triennio configura un illegittimo abuso di contratti a termine. Non potendo convertire il rapporto in tempo indeterminato per i vincoli del pubblico impiego, i docenti hanno diritto al risarcimento del danno eurounitario, quantificato tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
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Abuso di contratti a tempo determinato: risarcimento ai docenti
Alcuni docenti di religione cattolica hanno contestato la continua reiterazione di contratti di lavoro annuali da parte del Ministero dell'Istruzione. La Corte d'Appello aveva respinto la loro domanda, ritenendo giustificata la precarietà a causa della natura speciale dell'insegnamento. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dei lavoratori. I giudici hanno stabilito che l'omessa indizione dei concorsi triennali per l'immissione in ruolo configura un vero e proprio abuso di contratti a tempo determinato. Sebbene non sia possibile la conversione automatica del rapporto in un impiego a tempo indeterminato, i docenti hanno diritto al risarcimento del danno. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'Appello per una nuova decisione conforme a questi principi.
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Abuso di contratti a termine: lo Stato perde e risarcisce
Quattro insegnanti di religione cattolica hanno lavorato per anni nella scuola pubblica con contratti annuali continuamente rinnovati. Le lavoratrici hanno denunciato l'abuso di contratti a termine da parte del Ministero dell'Istruzione, chiedendo la stabilizzazione o il risarcimento. La Corte di Cassazione ha confermato che, nel pubblico impiego scolastico, non è possibile la conversione automatica del rapporto in ruolo senza concorso pubblico. Tuttavia, l'omessa indizione dei concorsi triennali previsti dalla legge configura un illegittimo abuso di contratti a termine. Di conseguenza, la Suprema Corte ha respinto il ricorso del Ministero, confermando il diritto delle insegnanti a ricevere un risarcimento del danno (pari a sei mensilità) e condannando l'Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio.
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Abuso di contratti a termine: risarcimento sì, ruolo fisso no
Un'insegnante di religione cattolica ha lavorato per anni nella scuola pubblica con contratti annuali ripetuti. Ha chiesto la stabilizzazione o il risarcimento per l'illegittima precarizzazione. La Corte d'Appello ha negato l'assunzione automatica ma ha condannato il Ministero a risarcirla con 5 mensilità. La Cassazione ha confermato la decisione, stabilendo che si configura un abuso di contratti a termine quando la Pubblica Amministrazione rinnova i contratti precari per oltre un triennio senza bandire i concorsi ordinari previsti dalla legge. Non potendo convertire il rapporto in un impiego fisso senza concorso pubblico, lo Stato deve risarcire il lavoratore per il danno subito.
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Abuso di contratti a termine: risarcimento sì, ruolo no
Una Docente di religione cattolica ha lavorato per anni nella scuola pubblica con contratti annuali ripetuti. Ha richiesto la conversione del rapporto in un contratto a tempo indeterminato e il risarcimento dei danni. La Corte d'Appello ha escluso la conversione ma ha condannato il Ministero al risarcimento. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, rigettando il ricorso del Ministero. I giudici hanno stabilito che si configura un abuso di contratti a termine quando l'amministrazione non indice i concorsi triennali obbligatori e mantiene il lavoratore precario per oltre tre anni. Non è possibile convertire il rapporto di lavoro pubblico senza concorso, ma spetta al dipendente un risarcimento economico (danno eurounitario) quantificato tra 2,5 e 12 mensilità.
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Abuso di contratti a termine: docenti di religione risarciti
Dodici insegnanti di religione cattolica hanno contestato la continua reiterazione di contratti di lavoro annuali da parte del Ministero dell'Istruzione. Le lavoratrici chiedevano la stabilizzazione o il risarcimento del danno. La Corte di Cassazione ha confermato che, nel pubblico impiego, non è possibile la conversione automatica del rapporto in un contratto a tempo indeterminato senza concorso pubblico. Tuttavia, l'omessa indizione dei concorsi triennali previsti dalla legge speciale, unita al rinnovo dei contratti oltre i tre anni, configura un illegittimo abuso di contratti a termine. La Suprema Corte ha quindi respinto il ricorso del Ministero, confermando il diritto delle docenti a ricevere un indennizzo risarcitorio (danno comunitario) quantificato in sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre alla condanna del Ministero al pagamento delle spese legali.
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Somministrazione di lavoro: abuso accertato ma crediti prescritti
Una lavoratrice ha svolto attività per un ente pubblico tramite dieci contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato per coprire carenze stabili di organico. La Corte d'Appello ha dichiarato illegittimi i contratti, riconoscendo il risarcimento e le differenze retributive, escludendo la prescrizione. L'ente pubblico ha fatto ricorso. La Cassazione ha confermato l'illegittimità della somministrazione di lavoro per esigenze non temporanee e la spettanza delle differenze retributive. Tuttavia, ha accolto il ricorso sul tema della prescrizione: nel pubblico impiego privatizzato, la prescrizione dei crediti retributivi decorre anche durante il rapporto di lavoro, poiché la legge vieta la conversione a tempo indeterminato, eliminando il timore psicologico del licenziamento. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Licenziamento orale: appalto fittizio costa caro all’azienda
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del comportamento di un'azienda che utilizzava lavoratori formalmente assunti da un'altra società in un appalto fittizio. I giudici hanno accertato che il potere direttivo e le attrezzature appartenevano interamente all'azienda committente, configurando un rapporto di lavoro subordinato diretto. A seguito dell'interruzione del rapporto, avvenuta tramite licenziamento orale, la Suprema Corte ha stabilito che tale atto è giuridicamente inesistente. Di conseguenza, il rapporto di lavoro non si è mai interrotto e l'azienda è stata condannata a ripristinare il posto di lavoro e a pagare tutte le retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento fino all'effettivo rientro, senza possibilità di applicare i limiti indennitari previsti per i contratti a termine. Il ricorso dell'azienda è stato dichiarato inammissibile.
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Abuso del contratto a termine: risarcito anche col blocco assunzioni
Un infermiere assunto da un'azienda ospedaliera pubblica con ripetuti contratti a tempo determinato ha contestato l'illegittimità del termine per mancanza di causali specifiche. La Corte d'Appello ha accertato l'abuso del contratto a termine e ha condannato l'ente al risarcimento del danno, quantificato in sei mensilità. L'azienda ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che il blocco delle assunzioni giustificasse il ricorso al lavoro precario e contestando la quantificazione del danno senza prova concreta. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che il blocco delle assunzioni non legittima la reiterazione dei contratti a termine. Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, pur non operando la conversione del rapporto, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno presunto, calcolato secondo criteri di equità per sanzionare l'abuso.
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Conversione del contratto a tempo indeterminato: consorzio o PA?
Una lavoratrice ha chiesto la conversione del contratto a tempo indeterminato dopo aver lavorato per anni con contratti precari presso un consorzio di acquedotti. La Corte d'Appello aveva respinto la domanda, ritenendo il consorzio una pubblica amministrazione, per la quale vige il divieto di conversione automatica dei contratti. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso della lavoratrice. I giudici hanno chiarito che la natura pubblica dei Comuni soci non basta a rendere pubblico il consorzio. Se l'ente opera con criteri imprenditoriali ed economici, va considerato un ente pubblico economico. Di conseguenza, la conversione del contratto a tempo indeterminato non può essere esclusa a priori senza un esame approfondito dello statuto e dell'attività concreta del consorzio. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Contratto di somministrazione illegittimo: Comune condannato
Una lavoratrice ha prestato servizio per un Comune tramite agenzia interinale dal 2005 al 2010. I giudici di merito hanno accertato la presenza di un contratto di somministrazione illegittimo a causa della genericità delle motivazioni indicate nei contratti. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, rigettando il ricorso dell'ente pubblico. La Suprema Corte ha chiarito che l'uso di contratti flessibili nella Pubblica Amministrazione, pur non consentendo la conversione in un rapporto a tempo indeterminato, dà diritto a un risarcimento automatico (cd. danno comunitario) quantificato tra le 2,5 e le 12 mensilità. Alla lavoratrice è stato confermato l'indennizzo pari a sei mensilità oltre al pagamento delle spese legali.
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Conversione del contratto a progetto: indennità dimezzata
Una lavoratrice ha ottenuto la conversione del contratto a progetto in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, poiché il progetto era privo di specificità e autonomia. La Corte d'Appello ha dichiarato illegittimo il licenziamento, ordinando la reintegra e un risarcimento pari a ventiquattro mensilità. L'azienda ha fatto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha confermato la conversione del rapporto di lavoro, ma ha accolto il ricorso sul calcolo del risarcimento. I giudici hanno stabilito che l'indennità risarcitoria non può superare il limite massimo di dodici mensilità previsto dalla legge. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio per ricalcolare la somma spettante alla lavoratrice entro i limiti legali.
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Principio di non contestazione: l’azienda vince senza prove
Un'azienda ha richiesto alla lavoratrice la restituzione delle somme versate in esecuzione di una sentenza d'appello successivamente annullata. La Corte d'Appello ha respinto la domanda ritenendo non documentato il pagamento. La Cassazione ha accolto il ricorso dell'azienda, stabilendo che l'avvenuto pagamento può essere desunto anche dal comportamento processuale delle parti. Trova infatti applicazione il principio di non contestazione: se la lavoratrice non ha smentito di aver ricevuto la somma, ma ha solo discusso l'importo, il fatto non deve essere ulteriormente provato. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Abuso del contratto a termine: illegittimo ma indennità ridotta
Un'infermiera ha lavorato per un'azienda sanitaria locale tramite ripetuti contratti a tempo determinato. La Corte d'Appello ha dichiarato illegittimi i contratti per la mancata indicazione delle ragioni temporanee e ha condannato l'ente al risarcimento del danno basandosi sullo Statuto dei Lavoratori. La Cassazione ha confermato l'illegittimità dei contratti, evidenziando l'abuso del contratto a termine per soddisfare esigenze ordinarie e permanenti. Tuttavia, ha accolto il ricorso dell'azienda pubblica sulla quantificazione del danno: nel pubblico impiego, non potendo avvenire la conversione del rapporto in tempo indeterminato, il risarcimento per la perdita di chance di un lavoro stabile deve essere calcolato secondo i parametri del Collegato Lavoro (da 2,5 a 12 mensilità) e non dello Statuto dei Lavoratori. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Conversione del contratto a termine: illegittimo ma non stabile
Un lavoratore ha impugnato diversi contratti a termine stipulati con un Consorzio di bonifica siciliano, lamentando la genericità della causale. La Corte d'Appello ha dichiarato nullo il termine e disposto la conversione del rapporto a tempo indeterminato. La Cassazione ha confermato l'illegittimità dei contratti a termine per mancanza di causale specifica. Tuttavia, ha accolto il ricorso del Consorzio riguardo alla conversione del contratto a termine. Essendo il Consorzio un ente pubblico economico soggetto a leggi regionali siciliane che vietano nuove assunzioni stabili, la stabilizzazione è giuridicamente impossibile. La Suprema Corte ha quindi escluso la conversione del rapporto, confermando solo il diritto del lavoratore al risarcimento del danno.
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