La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un imputato condannato per plurimi episodi di false dichiarazioni sull'identità personale. Il fulcro della controversia riguarda la prescrizione maturata per alcuni reati prima della sentenza d'appello, ma non rilevata dal giudice di merito. La Suprema Corte ha ribadito che, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., il giudice ha l'obbligo di dichiarare immediatamente l'estinzione del reato d'ufficio. Tuttavia, per uno degli episodi contestati, l'inammissibilità dei motivi di ricorso ha determinato la formazione del giudicato parziale, impedendo di fatto la declaratoria di estinzione in sede di legittimità.
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