Un professionista, ammesso alla procedura di sovraindebitamento, si è opposto alla vendita forzata delle proprie quote societarie e della propria abitazione principale. Il debitore sosteneva che la vendita dell'immobile dovesse essere sospesa in base alle tutele straordinarie introdotte durante l'emergenza COVID-19 per la prima casa. La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi del debitore, stabilendo che la sospensione speciale delle procedure esecutive individuali non si applica alla liquidazione concorsuale del patrimonio. Tale procedura, infatti, ha base volontaria ed è finalizzata al soddisfacimento collettivo dei creditori. Di conseguenza, la vendita della casa e delle quote societarie è stata confermata come pienamente legittima. Il tema del "Sovraindebitamento e prima casa" trova così una chiara delimitazione dei confini di tutela per il debitore.
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