Un contribuente aderiva alla definizione agevolata per alcuni debiti esattoriali, pagando le somme richieste sulla base di una comunicazione del concessionario della riscossione. Successivamente, l'Agenzia delle Entrate negava il condono, sostenendo che i ruoli erano stati trasmessi oltre i termini di legge, pur riconoscendo la buona fede del cittadino. Dopo alterne vicende nei gradi di merito, il contribuente presentava istanza per una nuova definizione agevolata ai sensi della Legge n. 130/2022, pagando il dovuto tramite modello F24. La Corte di Cassazione, preso atto del regolare versamento e dell'assenza di opposizioni, ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, compensando le spese tra le parti.
Continua »