Una contribuente, ex dipendente di un istituto bancario, si è vista negare la definizione agevolata di una controversia tributaria pendente in Cassazione, relativa alla restituzione di un rimborso fiscale. L'Amministrazione finanziaria sosteneva che la lite non fosse definibile perché non originata da un atto impositivo. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della contribuente, stabilendo che la L. n. 130/2022 ha ampliato l'ambito della definizione agevolata a tutte le controversie pendenti in Cassazione, a prescindere dalla natura dell'atto impugnato, con l'obiettivo di ridurre il contenzioso. Di conseguenza, il giudizio è stato dichiarato estinto.
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