Un autotrasportatore riceveva un avviso di pagamento dall'Agenzia delle Entrate, che contestava l'esenzione IVA sulle fatture di trasporto per merci importate da San Marino. L'ufficio riteneva le operazioni imponibili per l'assenza di una dogana fisica al confine. La Commissione Tributaria Regionale dava ragione al contribuente, ritenendo sufficiente l'inclusione del trasporto nel prezzo franco destino dei beni. L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso in Cassazione. Nelle more del giudizio, il contribuente presentava domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi della Legge 130/2022, pagando l'importo dovuto. Non essendo intervenuto alcun diniego da parte dell'ufficio nei termini di legge, la Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, lasciando le spese a carico di chi le ha anticipate.
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