L'Agenzia delle Entrate contestava a una società la detrazione di un rimborso IVA su immobili tramite avviso di accertamento. Nelle more del processo, la società ha aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti versando il dovuto. Successivamente, il Fisco ha notificato una nuova intimazione di pagamento per pretendere la restituzione integrale dello stesso rimborso IVA, sostenendo che la sanatoria non impedisse il recupero delle somme già erogate. I giudici di merito hanno annullato l'intimazione. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità della pretesa erariale e respinto il ricorso dell'Ufficio. I giudici hanno chiarito che, una volta sanato l'accertamento, l'Amministrazione non può richiedere nuovamente l'intero importo del medesimo debito fiscale tramite atti di riscossione.
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