L'Agenzia delle Entrate ha impugnato una sentenza favorevole a una società immobiliare e ai suoi soci, riguardante un accertamento per plusvalenze non dichiarate. Il punto centrale della controversia riguardava la legittimità del raddoppio dei termini per l'accertamento in presenza di violazioni con rilievo penale. Mentre l'Ufficio sosteneva la tempestività dell'atto basandosi sulla normativa vigente, i contribuenti eccepivano la decadenza del potere impositivo. Durante il giudizio di legittimità, i contribuenti hanno presentato istanza di definizione agevolata ai sensi della normativa sulla pace fiscale. La Corte di Cassazione, preso atto dell'adesione alla sanatoria e del mancato deposito di istanze di trattazione, ha dichiarato l'estinzione del giudizio, confermando l'efficacia della definizione agevolata sulla pretesa tributaria originaria.
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