Una società cliente ha contestato un contratto di leasing immobiliare, sostenendo che il tasso leasing fosse indeterminato e che il piano di ammortamento generasse anatocismo. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello hanno respinto le sue richieste. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che un tasso di interesse è valido se, pur non essendo indicato in cifra, è determinabile tramite criteri esterni e oggettivi come l'indice Euribor. La Corte ha inoltre ribadito la legittimità del piano di ammortamento 'alla francese', escludendo che esso produca automaticamente anatocismo.
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