La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 6171/2024, ha dichiarato l'estinzione del giudizio tributario a seguito della presentazione di una domanda di definizione agevolata della controversia da parte del contribuente, ai sensi della L. 197/2022. Il caso vedeva l'Agenzia delle Entrate ricorrere contro una decisione della Commissione Tributaria Regionale. La Corte ha stabilito che il deposito della domanda di sanatoria, corredata da quietanza di pagamento, determina automaticamente la chiusura del processo. Inoltre, ha chiarito che in tali circostanze non è dovuto il raddoppio del contributo unificato, poiché questa misura si applica solo in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
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