Una società di gestione portuale, dopo aver impugnato un avviso di accertamento per la tassa sui rifiuti (Tarsu) e aver perso nei primi due gradi di giudizio, ha presentato ricorso in Cassazione. Tuttavia, prima della decisione, la società ha effettuato una rinuncia al ricorso. La Corte Suprema ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio. La sentenza è rilevante perché chiarisce che, in caso di rinuncia, il ricorrente non è tenuto a versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto invece per i casi di rigetto o inammissibilità del ricorso.
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