La Corte di Cassazione chiarisce che una notifica viziata, effettuata da un operatore postale privato non abilitato, non è inesistente ma solo nulla. Tale nullità viene sanata se il destinatario si costituisce in giudizio per difendersi. Nel caso specifico, un contribuente aveva impugnato una comunicazione di iscrizione ipotecaria lamentando, tra le altre cose, una notifica viziata. La Corte ha respinto il ricorso, stabilendo che la costituzione in giudizio del contribuente aveva sanato il vizio originale, rendendo la notifica efficace e le pretese tributarie definitive per mancata tempestiva impugnazione.
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