La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 23164/2025, ha rigettato il ricorso di alcuni contribuenti contro un avviso di rettifica per l'imposta di registro su una compravendita immobiliare. La Corte ha stabilito che la motivazione dell'atto impositivo è valida se, oltre ai dati OMI, si fonda su atti di trasferimento di immobili comparabili, riportati nell'avviso. Inoltre, ha ribadito che per i tributi non armonizzati, come l'imposta di registro, non sussiste un obbligo generale di contraddittorio preventivo. Il ricorso è stato ritenuto infondato e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese e a sanzioni per lite temeraria.
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