Una società immobiliare otteneva un decreto ingiuntivo basato su un assegno impagato, emesso per lavori edili extra. La debitrice si opponeva, negando l'esecuzione delle opere. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione d'appello che revocava l'ingiunzione. Sebbene l'assegno costituisca una promessa di pagamento con inversione dell'onere probatorio, nel giudizio di opposizione il creditore, che è attore in senso sostanziale, deve comunque dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa (in questo caso, l'avvenuta esecuzione dei lavori) quando questi sono specificamente contestati dalla controparte.
Continua »