L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una società assicurativa la deducibilità di riserve sinistri per milioni di euro, emettendo tre avvisi di accertamento IRES e IRAP per l'anno 2004. La contribuente ha impugnato gli atti e ottenuto ragione nei primi due gradi di giudizio. L'Amministrazione finanziaria ha quindi presentato ricorso in Cassazione. Durante la pendenza del giudizio di legittimità, la società ha presentato domanda di definizione agevolata delle liti pendenti ai sensi del D.L. 119/2018, versando gli importi previsti. L'ente impositore non ha notificato alcun diniego entro i termini di legge e nessuna delle parti ha richiesto la prosecuzione della causa. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere, disponendo che ciascuna parte sostenga le spese processuali anticipate.
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