Un'azienda del settore telecomunicazioni ha impugnato un avviso di accertamento integrativo relativo a IVA, IRES e IRAP. Il Fisco contestava l'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse da una società priva di struttura. La Corte di Cassazione ha stabilito che il raddoppio dei termini di accertamento si applica a IVA e IRES in presenza di astratti indizi di reato tributario, anche se la denuncia interviene oltre i termini ordinari. Al contrario, il raddoppio dei termini di accertamento non opera per l'IRAP, in quanto per tale imposta non sono previste sanzioni penali. Inoltre, i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso dell'azienda sull'omessa pronuncia relativa al cumulo giuridico delle sanzioni, rinviando la causa alla Commissione Tributaria Regionale per la rideterminazione dell'importo dovuto.
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