L'Agenzia delle Entrate ha emesso una cartella di pagamento contro un acquirente di autoveicoli, chiedendo l'IVA non versata dal venditore per cessioni a prezzi inferiori al valore normale, invocando la Responsabilità solidale IVA acquirente. La Commissione Tributaria Regionale ha annullato la cartella per difetto di motivazione, ritenendo necessaria una comunicazione preventiva. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha stabilito che l'acquirente non è il soggetto passivo d'imposta e non necessita di attività accertativa. La Cassazione ha chiarito che una comunicazione preventiva, sebbene non obbligatoria, se fornita, assolve l'obbligo di motivazione, permettendo all'acquirente di difendersi. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio per un nuovo esame.
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