L'Agenzia delle Dogane contestava il valore di importazione di ombrelli dalla Cina, imponendo sanzioni. L'Azienda, inizialmente vittoriosa in primo grado, appellava solo sulle spese. L'Agenzia proponeva appello incidentale. La Commissione Tributaria Regionale accoglieva l'appello dell'Agenzia, ritenendo inammissibile la riproposizione questioni assorbite da parte dell'Azienda tramite memorie successive. La Cassazione ha cassato questa decisione. Ha stabilito che una parte totalmente vittoriosa in primo grado, che appella solo sulle spese, può validamente riproporre le questioni assorbite con memorie successive, una volta che l'altra parte proponga appello incidentale.
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