Un Contribuente ha chiesto all'Amministrazione finanziaria il rimborso del 90% dell'IRPEF versata in eccesso, basandosi su una sentenza definitiva. L'Amministrazione ha rimborsato solo il 50%, invocando i limiti di spesa previsti dalla legge (Art. 1, c. 665, L. 190/2014, modificato dall'Art. 16-octies D.L. 91/2017). La Commissione tributaria regionale aveva accolto il ricorso del Contribuente, ordinando il rimborso integrale. La Corte di Cassazione ha invece stabilito che il **rimborso IRPEF limitato** si applica anche ai giudicati definitivi, poiché i limiti riguardano la fase di esecuzione. Il giudice dell'ottemperanza deve verificare le risorse disponibili e, se necessario, nominare un commissario ad acta per gestire il pagamento secondo le disponibilità.
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