L'Amministrazione Finanziaria ha notificato a un contribuente due avvisi di accertamento basati su accertamento sintetico per gli anni 2001 e 2002, contestando redditi superiori a quelli dichiarati. Il contribuente ha impugnato gli atti e ha depositato nel corso del giudizio la documentazione idonea a giustificare le spese sostenute, dimostrando la disponibilità di somme derivanti da rendite finanziarie, cessione di quote societarie e restituzione di finanziamenti soci. L'ente impositore ha contestato la tardività di tali prove. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Ufficio, confermando l'annullamento degli avvisi. I giudici hanno chiarito che i documenti prodotti in corso di causa sono pienamente utilizzabili in mancanza di una preventiva e specifica richiesta con espresso avvertimento, confermando la piena legittimità della prova contraria fornita dal contribuente.
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