L'Amministrazione finanziaria ha emesso avvisi di accertamento per imposte (Ires, Irpef, Irap, Iva) contro un'Azienda e i suoi soci, a seguito di redditi non dichiarati dalla cessione di immobili. Dopo la vittoria dei Contribuenti in primo grado, l'Amministrazione ha presentato appello, ma il giudice tributario di appello lo ha dichiarato inammissibile per tardiva notifica. La Cassazione ha confermato questa decisione, stabilendo che la ricevuta di ritorno prova la data di ricezione, non di spedizione. Senza un timbro postale sulla distinta interna, non si può dimostrare la tempestività della spedizione. L'appello era stato notificato oltre il termine semestrale. La Cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'Amministrazione, confermando l'inammissibilità appello tributario.
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